Corte di Cassazione - Sez. Lavoro - Ordinanza del 10 luglio 2018 n. 18164

Corte di Cassazione - Sez. Lavoro - Ordinanza del 10 luglio 2018 n. 18164

Articolo pubblicato il: 01 Febbraio 2024 ore 03:16

LA SENTENZA

Corte di Cassazione - Sez. Lavoro - Ordinanza del 10 luglio 2018 n. 18164.

Presidente Bronzini; Relatore Marotta.

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Lavoro - Mobbing - Articolo 112 cpc - Straining - Differenti qualificazioni di tipo medico-legale - Diritto alla salute - Articolo 2087 cc - Danni patrimoniali e non patrimoniali - Pronuncia sul risarcimento del danno -  Dignità umana - Diritti inviolabili della persona

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Sentenza del: 10 Luglio 2018

IL NOSTRO COMMENTO

LA VICENDA

La vicenda giudiziaria dalla quale trae origine la pronuncia della Suprema Corte oggetto del presente commento riguarda una lavoratrice, la quale, con ricorso al Tribunale di Roma, assumeva di essere stata sottoposta a mobbing e chiedeva una condanna della società datrice di lavoro al risarcimento di tutti i danni subiti e subendi. A seguito dell’attività istruttoria si accertava che la lavoratrice, in un solo episodio, riceveva male parole da un soggetto individuato come punto di riferimento della realtà aziendale. A ciò seguiva l’immediato trasferimento della stessa dall’amministrazione alla segreteria.

 


LA MASSIMA

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“Non incorre in violazione dell’articolo 112 cpc il giudice che qualifichi la fattispecie in termini di straining a fronte di una deduzione di mobbing, trattandosi semplicemente di differenti qualificazioni di tipo medico-legale, utilizzate entrambe per identificare comportamenti ostili, in ipotesi atti a incidere sul diritto alla salute, costituzionalmente tutelato e rappresentando, lo straining, un semplice minus del mobbing. Nell’uno come nell’altro caso, infatti, viene in considerazione la violazione del precetto di cui all’articolo 2087 cc, norma di chiusura in materia di sicurezza sul lavoro, dalla quale deriva l’obbligo di evitare situazioni “stressogene”, che diano origine a una situazione la quale, per le caratteristiche, gravità, frustrazione personale o professionale, altre circostanze del caso concreto possa presuntivamente creare danni alla salute o alla dignità del lavoratore”.

 

IL NOSTRO COMMENTO

In via preliminare, giova ricordare che, la giurisprudenza definisce mobbing la “condotta del datore di lavoro o del superiore gerarchico, sistematica e protratta nel tempo, tenuta nei confronti del lavoratore nell’ambiente di lavoro, che si risolve in sistematici e reiterati comportamenti ostili che finiscono per assumere forme di prevaricazione o di persecuzione psicologica, da cui può conseguire la mortificazione morale e l’emarginazione del dipendente, con effetto lesivo del suo equilibrio fisiopsichico e del complesso della sua personalità” (Cassazione, sentenza n. 22393 del 2012); straining come "una forma attenuata di mobbing nella quale non si riscontra il carattere della continuità delle azioni vessatorie.." (Cassazione, ordinanza n. 3977 del 2018).

Ciò premesso, l’iter logico giuridico che ha portato i Giudici della Suprema Corte a pronunciare la sentenza in analisi, passa attraverso una sostanziale disamina sul piano processuale dell’articolo 112 cpc, recante il principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, e sul piano sostanziale dell’articolo 2087 cc., recante disposizioni in tema di sicurezza sul lavoro, letto alla luce dei recenti arresti giurisprudenziali (Cassazione, sentenze n. 3291 del 2016, n. 3977 e n. 7844 del 2018).

Al fine di dare dimostrazione della correttezza logica e giuridica del ragionamento della Suprema Corte appare opportuno ricordare che si parla di ultrapetizione o extrapetizione quando la parte deduce a fondamento della domanda fatti nuovi e diversi da quelli in precedenza dedotti e non quando rimanendo inalterati i fatti dedotti, venga offerta una diversa qualificazione giuridica. TAG Heuer Replica

 

Nel caso di specie, pertanto, la parte fornendo un’erronea qualificazione dell’illecito subito - accusa il datore di lavoro di mobbing mentre il giudice, a seguito dell’attività istruttoria accerta che manca la pluralità di condotte e il disegno unitario vessatorio propri del mobbing - non dovrà necessariamente soccombere nella causa: il tribunale infatti, se ritiene che un illecito è stato comunque perpetrato ai danni della ricorrente, potrà condannare la società datrice di lavoro per quel minus, poc’anzi descritto, rappresentato dallo straining.

Al di là della qualificazione giuridica proposta, ciò che rileva maggiormente è che la ricorrente assuma esserci stata una violazione dell’articolo 2087 cc., norma che sancisce l’obbligo contrattuale del datore di lavoro di adottare tutte le misure che, secondo la particolarità del lavoro, l’esperienza e la tecnica dovessero risultare necessarie per tutelare l’integrità fisica e psichica dei lavoratori. Ciò, come ribadito a più riprese dalla giurisprudenza, anche in relazione ad attività non collegate direttamente al datore, fino a ricomprendere le aggressioni conseguenti all’attività criminosa di terzi.

In conclusione, possiamo affermare come lo straining, al pari del mobbing, assume rilievo quale violazione di beni essenziali e primari quali sono il diritto alla salute, la dignità umana e i diritti inviolabili della persona, tutelati dagli articoli 32, 41 e 2 Cost. Non stupisce, pertanto, come un’interpretazione costituzionalmente orientata del citato articolo 2087 cc., porti all’enucleato indirizzo cui la Suprema Corte ha inteso dare continuità.

Dott. Marco Piso

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