La pronuncia in esame si è occupata di risolvere l’annosa questione relativa al soggetto su cui ricade l’obbligo del pagamento del “bollo auto” e se sussista un’ipotesi di solidarietà passiva tra il concedente - proprietario e l’utilizzatore.
In particolare, se precedentemente all’introduzione del D.L. n. 78/2015, poteva considerarsi consolidato l’obbligo di versamento anche in capo alla società di leasing proprietaria del bene, in seguito alla novella si è registrato un contrasto giurisprudenziale.
Secondo un orientamento, la nuova norma avrebbe esteso la soggettività tributaria agli utilizzatori a titolo di locazione finanziaria in via esclusiva, mentre in base ad un’altra impostazione, la disposizione avrebbe stabilito che l’obbligo del pagamento del tributo è stato esteso in senso solidaristico.
Le differenti tesi interpretative divergono a seconda che si ritenga applicabile o meno la presunzione di solidarietà passiva ai sensi dell’art. 1294 c.c..
La vicenda in esame trae origine dall’impugnazione da parte di una società di leasing, proprietaria di autoveicoli concessi in locazione finanziaria, dell’avviso di accertamento notificatole dalla Regione Lombardia.
La ricorrente aveva sostenuto che l’art. 5, co. 32, D.L. n.953/1982, convertito dalla legge 53/1983, pone esclusivamente in capo al locatario-utilizzatore iscritto al P.R.A. la soggettività passiva della tassa automobilistica per autoveicoli concessi in locazione finanziaria.
La Regione Lombardia aveva resistito al ricorso controdeducendo che la mera introduzione come responsabile d’imposta del locatario-utilizzatore dell’autoveicolo, anziché sostituire l’originario responsabile (il concedente proprietario-locatore), in realtà aggiungeva un altro debitore all’obbligazione tributaria che, in virtù dell’art. 1294 c.c., veniva così garantita da un vincolo di solidarietà a favore del fisco.
Con sentenza di primo grado, la Commissione Tributaria Provinciale di Milano respingeva il ricorso proposto dalla società sul presupposto che, ai sensi dell’art. 5, comma 32 del D.L. n. 953/82, convertito dalla L. n. 53/1983, così come modificato dall’art. 7, comma 2, L. n. 99/2009, a far data dal 15.08.2009 soggetto passivo della tassa è sia il locatario-utilizzatore iscritto al P.R.A. che il concedente proprietario-locatore.
La società di leasing interponeva appello, sostenendo che la novella del 2009 ha aggiunto solo un nuovo soggetto, il locatario utilizzatore, senza alcun vincolo di solidarietà con il proprietario dell’autoveicolo, perché per uno specifico tributo non vi possono essere indifferentemente più soggetti passivi e inoltre la solidarietà non può ricavarsi da interpretazioni analogiche o estensive in relazione ad un tributo disciplinato da leggi speciali.
La Commissione Tributaria regionale ha respinto l’appello sostenendo che nell’ipotesi in cui vi siano più condebitori per la stessa prestazione e nella legge o nel titolo non sia espressamente esclusa, si versa nell’ipotesi dell’obbligazione solidale, ai sensi degli artt. 1292 e 1294 c.c..
Tale forma di responsabilità, che prevede che più soggetti siano tutti ugualmente tenuti alla medesima prestazione, costituisce l’ordinaria forma di garanzia per la riscossione, prevista a favore del fisco, fermo restando il diritto, per ciascuna parte chiamata ad assolvere l’obbligazione tributaria, di rivalersi nei confronti di quella tenuta al pagamento (se risulti dal titolo che regola i rapporti interni). vertrauenswürdige replica uhren
Questo principio, secondo la Commissione, si trova sotteso all’esclusione, in materia tributaria, del beneficium excussionis.
Pertanto, l’obbligo di versamento sussiste in capo all’utilizzatore e in via solidale, alla società di leasing proprietaria del bene.
Avv. Francesca Mannai