Con la sentenza che occupa, la III Sezione Civile della Suprema Corte di Cassazione ha radicalmente rivisitato il complesso sistema del risarcimento del danno alla persona.
Nell'articolato provvedimento, lungo 110 pagine, si supera un orientamento pacifico, tanto di legittimità quanto di merito, pure passato al vaglio della Corte Costituzionale (sentenza n. 372 del 27 Ottobre 1994) e ben delineato dalla nota sentenza a Sezioni Unite, 11 Novembre 2008, n. 26973, giungendo ad affermare il principio della risarcibilità del danno da perdita della vita.
Si legge, infatti, che <<(...) la perdita della vita, bene massimo della persona, non può lasciarsi invero privo di tutela (anche) civilistica>> e ciò in forza dell'<<(...) effettivo sentire sociale nell'attuale momento storico>>.
La III Sezione supera il consolidato orientamento, ritenendo che il diritto al ristoro del danno da perdita della vita viene acquisito <<(...) dalla vittima istantaneamente al momento della lesione mortale e quindi anteriormente all'exitus>>.
Rimarrà questa pronuncia isolata ovvero la questione verrà riportata alle Sezioni Unite?