Con l’Ordinanza in epigrafe, la VI Sezione Civile della Corte di Cassazione interviene in materia di immissioni ex. art. 844 c.c. precisando ulteriormente i presupposti ed i limiti della tutela de qua.
Nel caso che occupa, il ricorso presentato da due coniugi ha per oggetto l’accertamento della intollerabilità delle immissioni della canna fumaria di proprietà del vicino convenuto, la richiesta di inibitoria delle stesse e la condanna al risarcimento dei danni.
In particolare, la VI Sezione ribadisce, il linea con l’orientamento recentemente consolidatosi in materia, l’impossibilità della configurazione del danno “in re ipsa” arrecato alla salute da immissioni nocive e il correlativo onere di provare l’effettiva nocività. Non è superfluo il richiamo contenuto nella motivazione, alle precedenti statuizioni della Suprema Corte, ove si legge: “l’accertata esposizione ad immissioni sonore intollerabili non costituisce di per sé prova dell’esistenza di danno alla salute, la cui risarcibilità è subordinata all’accertamento dell’effettiva esistenza di una lesione fisica o psichica”. (Cass. Civ. Sez. III 10 dicembre 2008 n. 25820).
Il ricorso viene quindi respinto sulla base della sporadicità ed occasionalità delle immissioni lamentate, del difetto del requisito dell’attualità di una situazione di intollerabilità (trattandosi di pericolo soltanto potenziale) e della mancanza di prova dei danni psicofisici provocati dal surriscaldamento della canna fumaria.