La fattispecie oggetto della pronuncia in epigrafe trae origine dalla contestazione avanzata dalla commissione regionale di disciplina competente, nei confronti di un notaio, per violazione dell’art. 28 della legge notarile in relazione agli artt. 334 c.p. e 11 del D.lgs. 10 marzo 2000 n. 74.
La commissione di disciplina ha ritenuto responsabile il professionista, in primis, per avere quest’ultimo ricevuto consecutivamente tre negozi dispositivi di beni immobili aventi finalità elusive, in quanto volti a impedire o rendere più difficoltoso all’amministrazione finanziaria il recupero delle somme dovute dallo stipulante, in violazione delle norme penali poste a presidio della procedura di riscossione coattiva da parte dello Stato.
Inoltre, osservava che il notaio, nel prestarsi alla stipula di atto costitutivo del fondo patrimoniale avente ad oggetto beni sottoposti a sequestro preventivo, avesse violato l’art. 28, in quanto atto vietato dalla legge ex art. 334 c.p. rubricato “sottrazione o danneggiamento di cose sottoposte a sequestro disposto nel corso di un procedimento penale o dall’autorità amministrativa”.
La Corte d’Appello, nel confermare parzialmente la pronuncia impugnata, riteneva sussistente la violazione dell’art. 28 l. n. esclusivamente in relazione all’ art. 11 D.lgs. n. 74/2000, escludendo la violazione dell’art. 334 c.p. posto che l’apposizione di un vincolo giuridico sul bene sottoposto a sequestro preventivo non realizza sottrazione intesa come “attività atta a rendere non rinvenibile il bene sottoposto a sequestro”.
Su ricorso del procuratore generale della Corte d’Appello, la questione veniva rimessa alla Suprema Corte, la quale accoglieva il ricorso e confermava la violazione dell’art. 28 per entrambe le fattispecie normative in parola, rinviando infine ad altra sezione della Corte d’Appello per la valutazione del contenuto della contestazione disciplinare.
L’iter argomentativo posto a fondamento della pronuncia, in adesione al ragionamento della commissione di disciplina, ha assunto quale cartina di tornasole, da una parte, la natura di reato di pericolo della fattispecie contemplata dall’art. 334 c.p. (ritenendo per tanto irrilevante l’inopponibilità al sequestrante della trascrizione del vincolo del fondo patrimoniale), dall’altra, l’idoneità del negozio dispositivo a determinare una modifica del regime giuridico del bene sottoposto a sequestro preventivo penale, non essendo piuttosto necessaria la sottrazione dal patrimonio del debitore.
Pertanto, con la pronuncia de qua, la Corte di Cassazione ha statuito che l’obbligo del professionista non può ritenersi di ampiezza tale da imporre al notaio di prestare la propria assistenza anche quando il negozio prescelto abbia un evidente carattere elusivo di norme pubblicistiche assistite da sanzioni penali.
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