La vicenda
La vicenda giudiziaria dalla quale trae origine la pronuncia della Suprema Corte oggetto del presente commento riguarda un sinistro stradale a seguito del quale, il conducente di un veicolo conveniva in giudizio, nanti il Giudice di Pace, il conducente di un altro veicolo e la sua compagnia di assicurazione chiedendo il risarcimento dei danni patiti. I convenuti si costituivano entrambi in giudizio e veniva proposta domanda riconvenzionale con la quale il conducente del secondo veicolo chiedeva a sua volta il risarcimento dei danni fisici e materiali subiti.
Il Giudice di Pace accoglieva la domanda attorea e rigettava quella riconvenzionale, condannando per l'effetto i convenuti al risarcimento dei danni e al pagamento delle spese di giudizio.
La pronuncia veniva impugnata ed il Tribunale, accogliendo il gravame, stabiliva che il sinistro fosse da attribuirsi alla responsabilità dell'appellato e condannava di conseguenza quest'ultimo e la sua compagnia di assicurazione al risarcimento dei danni materiali cagionati all'appellante oltre al pagamento delle spese del giudizio. Precisava tuttavia il Tribunale che la domanda di risarcimento non poteva essere accolta con riferimento ai danni alla persona in quanto il conducente in occasione del sinistro aveva riportato una “lesione del rachide cervicale non suscettibile di accertamento clinico obiettivo, alla luce del Decreto Legislativo 7 settembre 2005, n.209 articolo 139, comma 2”, patologia pur riscontrata dal c.t.u. in sede di consulenza e ritenuta da quest'ultimo risarcibile. Contro la sentenza veniva proposto il ricorso Cassazione.
La Corte accogliendo parzialmente i motivi del ricorso proposto, cassava la sentenza impugnata rinviando al Tribunale, in persona di diverso Magistrato affinché si pronunciasse attenendosi al principio di diritto di rolex imitazioni perfette seguito riportato.
La massima
“L'accertamento della sussistenza della lesione temporanea o permanente dell'integrità psico-fisica deve avvenire con rigorosi e oggettivi criteri medico-legali; tuttavia l'accertamento clinico strumentale obiettivo non potrà in ogni caso ritenersi l'unico mezzo probatorio che consenta di riconoscere tale lesione a fini risarcitori, a meno che non si tratti di una patologia, difficilmente verificabile sulla base della sola visita del medico legale, che sia suscettibile di riscontro oggettivo soltanto attraverso l'esame clinico strumentale”
Il nostro commento
L'iter logico giuridico che ha portato i Giudici della Suprema Corte a pronunciare la sentenza in analisi, passa attraverso una sostanziale disamina dell'articolo 139 D.Lgs 209 del 2005, anche alla luce degli interventi integrativi frutto, in primis, del Decreto Legge n.1 del 2012, art.32, commi 3-ter e 3-quater, entrambi inseriti dalla L.27 del 2012 di conversione del medesimo Decreto. Interventi integrativi sostanziatisi con l'inserimento del secondo comma all'art. 139 : “In ogni caso, le lesioni di lieve entità, che non siano suscettibili di accertamento clinico strumentale obiettivo, non potranno dar luogo a risarcimento per danno biologico permanente” e ancora “ Il danno alla persona per lesioni di lieve entità di cui al D.Lgs 209/2005, art. 139, è risarcito solo a seguito di riscontro medico legale da cui risulti visivamente o strumentalmente accertata l'esistenza della lesione”.
La Corte riconosce nella normativa introdotta nel 2012, uno strumento mediante il quale magistrati, avvocati e consulenti tecnici sono chiamati ad un più rigoroso e puntuale accertamento della effettiva esistenza di patologie di modesta entità. Ciò anche al fine di evitare fenomeni fraudolenti in danno alle compagnie assicuratrici, con conseguente risvolto negativo per la collettività legato all'aumento dei premi. Nondimeno, ritiene doveroso, con la pronuncia in oggetto, superare l'apparente principio di esclusività riferibile all'accertamento strumentale obiettivo del danno che, ad una prima lettura, parrebbe emergere dall'emendato testo dell'art. 139 D.Lgs 209/2005, in favore di una valutazione da tenersi anche sulla base dei meri riscontri emersi in sede di accertamento medico legale.
Il nuovo testo dell'articolo 139 D.Lgs 209/2005, alla luce della lettura data dagli ermellini, non introduce una riserva insuperabile in ordine alle modalità di accertamento delle lesioni di lieve entità ma predispone dei criteri più stringenti, con esplicito riferimento all'adozione di mezzi valutativi di tipo strumentale proprio nei casi in cui vi sia una minore evidenza scientifica della patologia lamentata ed imponendo così un accertamento rigoroso in rapporto alla specificità della singola patologia lamentata.
Dr. Simone Pili