Con la sentenza annotata, i Giudici della Suprema Corte di Cassazione si sono occupati del caso di una paziente che, per evitare gravidanze indesiderate, si era sottoposta ad un'operazione di sterilizzazione chirurgica per il tramite della legatura delle tube uterine e, ciononostante, concepiva una coppia di gemelli.
In particolare, in corso di causa, la donna allegava che la manovra chirurgica fosse stata eseguita in modo inesatto e, altresì, la mancata informazione che la legatura delle tube non garantisse l'irreversibilità della sterilizzazione, giacché è possibile il transito dell'ovulo allorquando i tessuti si rilassano.
Accogliendo la domanda, la Corte di Cassazione - nel ribadire il proprio pacifico orientamento in materia di riparto della prova - ha affermato che nelle cause di responsabilità professionale del medico, sul paziente incombe esclusivamente l'onere di provare il contratto e l'inadempimento del sanitario.
A carico di quest'ultimo rimane <<(...) l'onere di provare l'esatto adempimento, anche sotto il profilo dei doveri prodromi, come quello di informazione, e dimostrare o che tale inadempimento non vi è proprio stato ovvero che, pur esistendo, non è stato nella fattispecie causa del danno (v. Sez. Un. n. 577/2008)>>.
In conclusione, è possibile affermare che, con la sentenza in parola, si consolida l'orientamento giurisprudenziale teso a elevare il valore del bene primario della salute.
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