Corte di Cassazione - Sezione III civile - sentenza 31 luglio 2015 n. 16276

Corte di Cassazione - Sezione III civile - sentenza 31 luglio 2015 n. 16276

Articolo pubblicato il: 31 Maggio 2024 ore 11:08

LA SENTENZA

Corte di Cassazione – Sezione III civile – Sentenza 31 luglio 2015 n. 16276 – Pubblico impiego – Responsabilità impiegato – Risarcimento lesione interesse legittimo www.replica-uhren.at.

Sentenza del: 31 Luglio 2015

IL NOSTRO COMMENTO

Avv. Giuseppe Farris

Con l’innovativa sentenza in oggetto, la Corte di cassazione ha esteso l’ambito di applicazione del risarcimento del danno per lesione di interessi legittimi al pubblico impiegato che abbia adottato o concorso alla formazione, nell’esercizio delle sue funzioni, di atti amministrativi lesivi di interessi legittimi.

Il caso di specie trae origine dalla mancata nomina a dirigente ospedaliero di un professore universitario, già designato a tale qualifica da una convenzione stipulata tra l’ateneo di riferimento e la U.S.L. Precisamente, l’amministratore straordinario di quest’ultima, ritenendo di non dover tenere conto della designazione compiuta, ha scelto di bandire un concorso per la carica, esigendo dei requisiti di cui il professore universitario era sprovvisto.

Quest’ultimo, quindi, citava in giudizio la USL e il commissario straordinario esponendo che a causa dei restrittivi parametri richiesti dal bando non aveva potuto conseguire l’incarico di direttore del reparto di oculistica chiedendo, in solido, il risarcimento del danno patito.

La Corte d’Appello adita dal professore universitario dopo la dichiarazione del difetto di giurisdizione in primo grado, nel merito, rigettava la domanda dell’attore sul presupposto che i pubblici impiegati non possono essere chiamati a rispondere della lesione di un interesse legittimo.

Infine, la Corte di Cassazione, chiamata a dirimere la questio iuris in parola, ha accolto il motivo di ricorso dell’attore superando un proprio precedente orientamento risalente al 1992.

Le motivazioni addotte traggono origine dall’assunto per il quale il danno ingiusto di cui all’art. 2043 c.c. può consistere nella lesione di un diritto soggettivo assoluto, di un diritto soggettivo relativo e nella lesione di un interesse legittimo, così come per ogni altra situazione giuridica soggettiva “presa in considerazione dall’ordinamento” (richiamando la storica Sentenza n. 500/99 delle Sezioni Unite).

A tale ragionamento è stata ritenuta non ostativa la disposizione di cui all’art. 23. D.p.r. n. 3/57 secondo cui il danno ingiusto sarebbe quello derivante dalla violazione dei diritti dei terzi che l’impiegato abbia commesso per dolo o colpa grave, stante il radicale mutamento del quadro normativo e giurisprudenziale in materia di risarcimento di interessi legittimi.

La Cassazione ha così compiuto un ulteriore ampliamento della tutela accordata rispetto agli interessi legittimi.

 

Avv. Giuseppe Farris, Soci fondatori