In tempi di low cost, la crescente facilità negli spostamenti unitamente alla diffusione dei siti internet che mettono in vendita pacchetti di viaggio “all inclusive” hanno posto complessi problemi in materia di foro competente.La Corte di Giustizia dell’Unione Europea, con la sentenza a margine, in applicazione dell’art. 16 Regolamento n. 44/2001 (Regolamento sulla competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale) ha dettato un chiaro principio a tutela del consumatore.Ha stabilito, infatti, per l’ipotesi in cui l’acquirente si rechi da un tour operator che ha sede nel proprio Stato per acquistare, attraverso un agenzia che opera attraverso un sito internet e che ha sede in uno Stato diverso che la controversia venga devoluta al giudice del foro del consumatore.Così non solo per tutelare il soggetto debole del rapporto contrattuale ma, altresì, per evitare pronunce incompatibili di Giudici di Stati diversi.