La Corte di Giustizia dell’Unione Europea, con la sentenza in epigrafe, affronta la tematica concernente i poteri del giudice nazionale derivanti dall’ applicazione della direttiva 93/13/Cee avente quale fondamento la protezione dei consumatori dell’Unione europea da clausole e condizioni abusive introdotte nei contratti stipulati tra consumatori e professionisti.
Il caso specifico si è sviluppato nelle seguenti fasi: Finanmadrid, società spagnola operativa nel settore del credito al consumo, chiedeva ed otteneva un decreto ingiuntivo – di seguito passato in giudicato per mancanza di opposizione - nei confronti di un consumatore al quale veniva concesso un finanziamento dal ricorrente.
Introdotta la fase esecutiva, il Giudice dell’esecuzione rilevava che la fase monitoria di emissione del decreto ingiuntivo, difettava di qualsivoglia controllo in merito al potenziale carattere abusivo delle clausole del contratto che costituiva il fondamento di emissione del provvedimento.
Occorre sul orologi replica punto precisare che, a seguito di una recente riforma nel diritto processuale civile spagnolo, la competenza a svolgere il procedimento di ingiunzione è attribuito al “secretario judicial”, funzionario tecnico ausiliario dell’amministrazione giudiziale, il quale ha il compito di controllare il rispetto formale dei requisiti prescritti per l’emissione del decreto, non potendo, tuttavia, valutare l’eventuale carattere abusivo delle clausole e delle condizioni contrattuali.
Il giudice dell’esecuzione, quindi, ravvisando un vulnus del consumatore alla garanzia della tutela imperativa di cui alla direttiva 93/13/Cee e al diritto ad una tutela giurisdizionale effettiva ex art. 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione rinviava in via pregiudiziale la questione alla Corte di giustizia.
Si pone in rilievo che, la tematica in parola, seppure parzialmente riconducibile a quella decisa nella sentenza Banco Espanol de Crèdito ove non era ancora preclusa la contestazione nel merito del titolo, si caratterizza per avere ad oggetto l’obbligo del giudice di effettuare la verifica de qua, nell’ipotesi di decreto ingiuntivo passato in giudicato, in quanto non opposto.
La Corte, nell’assunzione della pronuncia in commento, ha ribadito che l’autonomia processuale degli Stati membri nella disciplina dei procedimenti nazionali di ingiunzione deve essere contemperata dai principi di equivalenza ed effettività della tutela giurisdizionale.
Proprio in applicazione del principio di effettività, ha ritenuto che limitare la tutela contro le clausole abusive alla fase (eventuale) di opposizione al decreto ingiuntivo renderebbe eccessivamente gravoso al consumatore, il quale potrebbe non proporre opposizione a causa della brevità dei termini, dell’esborso economico o della incompletezza delle informazioni necessarie, l’esercizio dei propri diritti.replica certina
In conclusione, la direttiva 93/13/Cee dev’essere interpretata nel senso che nulla osta al giudice dell’esecuzione di verificare d’ufficio la sussistenza di clausole abusive inserite in un contratto stipulato tra professionista e consumatore, ove il giudice investito della domanda di ingiunzione di pagamento non sia competente ad una simile valutazione.
fausse rolex