Corte Europea dei diritti dell'Uomo - sezione IV - sentenza del 04.07.2017 Ricorso n. 10947/11

Corte Europea dei diritti dell'Uomo - sezione IV - sentenza del 04.07.2017 Ricorso n. 10947/11

Articolo pubblicato il: 31 Maggio 2024 ore 13:01

LA SENTENZA

Corte Europea dei diritti dell’Uomo – Sezione IV – Sentenza del 04.07.2017 – Ricorso n° 10947/11

Diffamazione - Intervista - Libertà di espressione - Condanna del giornalista per diffamazione –Buona fede – Interesse collettività - Condanna incompatibile con la convenzione – Sanzione sproporzionata. 

Sentenza del: 04 Luglio 2017

IL NOSTRO COMMENTO

Convenzione europea dei diritti dell’uomo art. 10: Libertà di espressione 1. Ogni persona ha diritto alla libertà d’espressione. Tale diritto include la libertà d’opinione e la libertà di ricevere o di comunicare informazioni o idee senza che vi possa essere ingerenza da parte delle autorità pubbliche e senza limiti di frontiera. Il presente articolo non impedisce agli Stati di sottoporre a un regime di autorizzazione le imprese di radiodiffusione, cinematografiche o televisive. 2. L’esercizio di queste libertà, poiché comporta doveri e responsabilità, può essere sottoposto alle formalità, condizioni, restrizioni o sanzioni che sono previste dalla legge e che costituiscono misure necessarie, in una società democratica, alla sicurezza nazionale, all’integrità territoriale o alla pubblica sicurezza, alla difesa dell’ordine e alla prevenzione dei reati, alla protezione della salute o della morale, alla protezione della reputazione o dei diritti altrui, per impedire la divulgazione di informazioni riservate o per garantire l’autorità e l’imparzialità del potere giudiziario.

La sentenza in epigrafe nasce da una vicenda che vedeva attore un giornalista di un quotidiano, il quale aveva ricevuto una e-mail con cui una donna denunciava uno scandalo sessuale nel partito in cui era iscritta. Il giornalista aveva contattato telefonicamente la donna,  e la aveva avvisata che stava registrando la conversazione e aveva pubblicato l’intervista sia di uno scandalo sessuale sia in cui dava conto di episodi di nepotismo. L’intervistata aveva altresì affermato di aver lavorato per un politico che le aveva promesso un impiego in cambio di favori sessuali. Nell’articolo peraltro erano stati indicati i nomi di tre militanti ai quali il giornalista aveva dato spazio per contestare le accuse. A questo punto, un membro dell’europarlamento, seppure non citato nel pezzo, aveva denunciato il giornalista per diffamazione, ritenendo che comunque l’articolo insinuasse nei lettori il dubbio che anche lui fosse coinvolto nello scandalo.

I Giudici nazionali in merito alle accuse sullo scandalo sessuale avevano dato torto all’europarlamentare invece in merito ai fatti di nepotismo, posto che il giornalista non aveva accertato che il politico non avesse una figlia, avevano condannato il cronista ad una multa di euro 230,00, confermandola in appello.

Il giornalista, ritenuto violato l’art. 10 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo, promuoveva ricorso portando detta vicenda a Strasburgo.

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Nonostante in Italia imperversino norme sulla diffamazione contrarie agli standard internazionali e si consolidino prassi finalizzate ad avallare perquisizioni massicce a danno dei giornalisti accusati di aver pubblicato atti coperti dal segreto istruttorio, la Corte europea dei diritti dell’uomo procede inflessibile nella sua opera di rafforzamento del diritto alla libertà di stampa, siccome funzionale sia a garantire la libertà del giornalista sia a garantire il diritto della collettività a ricevere informazioni su questioni di interesse generale.

La Corte europea, pur rilevando che la condanna per diffamazione raffigura una ingerenza nel diritto alla libertà di espressione necessaria alla difesa del diritto alla reputazione perseguendo di fatto un fine legittimo contemplato dalla stessa convenzione, precisa che l’intervento delle autorità nazionali non rispetta il requisito previsto dall’art. 10 nei casi in cui si procede ad una limitazione della libertà di espressione, ovvero che la misura nazionale è necessaria in una società democratica.

Pertanto, secondo la Corte europea è imprescindibile valutare sia gli aspetti oggettivi della vicenda tenendo conto delle dichiarazioni, del contesto e delle particolari circostanze del caso, ma è anche necessario valutare gli aspetti soggettivi, quali la buona fede del giornalista nel rispetto delle regole deontologiche “..se il giornalista agisce in buona fede e pubblica notizie di interesse generale può non verificare tutto..”.

Nella fattispecie in esame si evidenzia che l’articolo al centro della condanna per diffamazione è una intervista nella quale il giornalista, in via generale, non riporta proprie opinioni ma quelle di un terzo; differenza già rilevata in precedenti casi portati nanti il Giudice europeo (Sentenza dell’11-10-05 Savitchi contro Moldova) in cui la Corte individuava la probabilità che il giornalista, decidendo di omettere dichiarazioni e denunce su fatti gravi e scottanti, andasse a limitare non soltanto la propria libertà di espressione ma anche quella della collettività che include il diritto a ricevere informazioni.

Inoltre, la Corte europea introduce un ulteriore elemento di valutazione dato dalla condotta di colui che agisce in giudizio per il reato di diffamazione. Nel caso de quo, il politico non aveva chiesto alcuna rettifica al giornale e non aveva agito contro l’autrice delle dichiarazioni infamanti per il risarcimento del danno, né in sede civile né in sede penale.

Infine in merito al profilo sanzionatorio la Corte, pur considerando che la multa di euro 230,00 comminata al giornalista fosse stata di lieve entità, riconosce che una misura penale ha comunque un effetto negativo sulla libertà di stampa, come l’iscrizione nel casellario giudiziale giudicata appunto sproporzionata nella fattispecie in esame. Si ritiene che non sia stato raggiunto un giusto bilanciamento tra diritto alla libertà di stampa del giornalista e diritto del politico alla tutela della reputazione.

La Corte, accertata la violazione da parte della Polonia obbligava lo Stato a versare un indennizzo di cinquemila euro a titolo di risarcimento per i danni non patrimoniali subiti dal giornalista, confermando in tal modo l’orientamento secondo dal procedimento a carico del giornalista deriva una lesione meritevole di tutela risarcitoria.  

Cagliari, 04.10.2017

Avv. Stefania Di Benedetto

Studio Legale Farris & Aresti