Diritto all'oblio

Diritto all'oblio

Articolo pubblicato il: 31 Maggio 2024 ore 11:07

LA SENTENZA

Tribunale di Roma – Sez. I civile – Sentenza 3 dicembre 2015 n. 23771 – Tutela della replica watch privacy – Diritto all’oblio – Attualità – Interesse pubblico -  Motori di ricerca - Google – Riservatezza – Diritto all’informazione.

Sentenza del: 03 Dicembre 2015

IL NOSTRO COMMENTO

Avv. Giuseppe Farris

La sentenza in epigrafe si appalesa di straordinaria rilevanza poichè prima espressione di merito dei principi giuridici elaborati recentemente in seno alla Corte di Giustizia dell’Unione Europea e concernenti il c.d. diritto all’oblio.

Precisamente, il rafforzamento della tutela dei diritti delle persone sul web ed il correlato diritto all’oblio, espressione del diritto alla privacy nelle vicende personali diffuse via web, traeva origine dal caso C- 131/12, Google Spain SL, Google Inc. contro Agencia Española de Protección de Datos, Mario Costeja Gonzáleze.

Con la nota sentenza del 13.05.2014, la Corte di Giustizia Europa – per ciò che rileva ai nostri fini – statuiva la possibilità in capo all’utente di richiedere al motore di ricerca web la rimozione dei link dai siti ritenuti lesivi per la propria reputazione – attraverso la procedura di “deindicizzazione” -, affinché venissero cancellati i contenuti rappresentativi di condizioni non più attuali della persona.

Tale diritto, in bilanciamento con i diritti di cronaca e di informazione, può tuttavia essere sacrificato qualora le notizie individuate tramite il motore di ricerca abbiano i requisiti dell’attualità e risultino di interesse pubblico.

I principi giuridici indicati vengono per la prima volta declinati nelle loro forme applicative dalla giurisprudenza di merito nella trattazione del caso che trae origine dalla richiesta, di un professionista, di rimozione dei risultati legati ad un’indagine giudiziaria risalente agli anni 2012 e 2013.

Nel caso di specie, il ricorrente si doleva che le informazioni indicizzate dal motore di ricerca facessero riferimento ad una vicenda giudiziaria che lo coinvolgeva direttamente, senza che fosse mai stata emessa alcuna sentenza di condanna.

Nel costituirsi in giudizio, Google eccepiva l’inesistenza del diritto all’oblio stante, da una parte, l’assenza del requisito dello scorrere del tempo e, dall’altra, il ruolo dell’interessato nella vita pubblica.

Il Tribunale capitolino, pur ritenendo la domanda riconducibile al trattamento del diritto all’oblio e dei dati personali, respingeva la domanda in quanto i dati trattati si sono rilevati sia recenti che di interesse pubblico.

Da una parte, infatti, si è ritenuto che il trascorrere del tempo, elemento costitutivo del diritto all’oblio, esiga che le notizie siano ormai dimenticate o ignorate dai consociati e non, come nel caso concreto, attuali e recenti.

In secondo luogo, l’integrazione dell’ulteriore requisito del pubblico interesse delle notizie viene ricollegato al ruolo pubblico ricoperto dal professionista, ruolo attribuibile non solo al politico, ma anche agli alti funzionari pubblici ed agli uomini d’affari e professionisti in albi, e, pertanto, la loro diffusione ne risulta legittimata in guisa del diritto costituzionalmente tutelato dell’informazione.

Infine, per il tramite della statuizione in esame, si è precisato che l’esercizio del diritto all’oblio non può sfociare nella richiesta di tutela inibitoria delle notizie ritenute false, posto che non è configurabile alcuna responsabilità al riguardo in capo al gestore del motore di ricerca, dovendosi rivolgere, piuttosto, al proprietario/gestore dello specifico sito web.

 

 

Avv. Giuseppe Farris, Soci fondatori