Con la sentenza in epigrafe un imprenditore, tratto a giudizio nella sua qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione di una Società, è stato mandato assolto dal Tribunale di Cagliari dal delitto di cui all’art. 10 bis D. Lgs. 74/2000.
La vicenda trae origine dall’omesso versamento di ritenute risultanti dalla dichiarazione ex modello 770, pari a € 157.231,00, entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione annuale di sostituto d’imposta.
All’esito dell’istruttoria dibattimentale, le risultanze processuali hanno inequivocabilmente accertato i fatti contestati.
Tuttavia è emerso che al momento della scadenza per la presentazione della dichiarazione annuale la Società versava già in una condizione di grave crisi finanziaria, determinata in larga parte dal tardivo incasso di crediti vantati nei confronti di Enti Pubblici.
orologi replica
Di qui il dubbio sull’effettiva sussistenza dell’elemento soggettivo del reato, non potendosi – invero – escludere che l’omissione contestata fu involontaria, siccome dipesa essenzialmente dalla mancata disponibilità di denaro derivante dall’inadempimento di crediti vantati nei confronti della Pubblica Amministrazione. E poiché il dubbio non può non risolversi che in favore del prevenuto e che un soggetto va condannato solo quando emerga la prova della sua responsabilità “al di là di ogni ragionevole dubbio”, il Tribunale di Cagliari ha mandato assolto l’imputato perché il fatto non costituisce reato rolex nachbau.