Articolo pubblicato il: 31 Maggio 2024 ore 12:57
Corte di Cassazione - Sez. III civile - Ordinanza del 23 marzo 2018 n. 7260.
Presidente Travaglino; Relatore Dell’Utri.
Responsabilità medica – Ritardo diagnostico – Violazione del diritto di autodeterminazione
LA VICENDA
La vicenda giudiziaria dalla quale trae origine la pronuncia della Suprema Corte oggetto del presente commento riguarda un paziente deceduto a causa di un adenocarcinoma polmonare - condizione patologica ad esito certamente infausto - diagnosticato, per colpa, tardivamente dai medici. I suoi eredi avevano chiesto in giudizio il risarcimento del danno derivato dal colpevole ritardo nella diagnosi.
Rilevando che la condotta colpevole dei medici non aveva avuto alcuna incidenza causale sull’aggravamento delle condizioni del paziente e sulla sua morte, la Corte d’appello di Roma ha rigettato la domanda. Sotto altro profilo, la Corte territoriale ha sottolineato come le attrici avessero totalmente omesso di allegare alcunché in ordine alle scelte di vita del paziente, diverse da quelle che avrebbe adottato se avesse avuto tempestiva consapevolezza delle proprie effettive condizioni di salute, dovendo pertanto escludersi l’avvenuta dimostrazione di alcuna conseguenza risarcibile in favore delle stesse.
Avverso questa pronuncia, i prossimi congiunti hanno proposto ricorso per Cassazione. Le motivazioni addotte traggono origine dall’assunto per il quale il danno cagionato al de cuius, adeguatamente allegato e comprovato, è consistito in una condizione di materiale impedimento a scegliere - sulla base di quanto suggerisce la scienza medica - cosa fare per fruire della salute residua.
Quest’ultima, accogliendo i motivi del ricorso proposto, cassava la sentenza impugnata rinviando alla Corte d’appello di Roma, in diversa composizione, affinché si pronunciasse attenendosi al principio di diritto di seguito riportato.
LA MASSIMA
“La violazione del diritto di determinarsi liberamente nella scelta dei propri percorsi esistenziali in una condizione di vita affetta da patologie a esito certamente infausto, non coincide con la perdita di chances connesse allo svolgimento di singole specifiche scelte di vita non potute compiere, ma nella lesione di un bene già di per sé autonomamente apprezzabile sul piano sostanziale, tale da non richiedere, una volta attestato il colpevole ritardo replica bags diagnostico di una condizione patologica a esito certamente infausto (da parte dei sanitari convenuti), l’assolvimento di alcun ulteriore onere di allegazione argomentativa o probatoria, potendo giustificare una condanna al risarcimento del danno così inferto sulla base di una liquidazione equitativa”.
Sentenza del: 23 Marzo 2018