Ordinanza del 23 marzo 2018 n. 7260

Ordinanza del 23 marzo 2018 n. 7260

Articolo pubblicato il: 31 Maggio 2024 ore 12:57

LA SENTENZA

Corte di Cassazione - Sez. III civile - Ordinanza del 23 marzo 2018 n. 7260.

Presidente Travaglino; Relatore Dell’Utri.

Responsabilità medica – Ritardo diagnostico – Violazione del diritto di autodeterminazione

 

LA VICENDA

La vicenda giudiziaria dalla quale trae origine la pronuncia della Suprema Corte oggetto del presente commento riguarda un paziente deceduto a causa di un adenocarcinoma polmonare - condizione patologica ad esito certamente infausto - diagnosticato, per colpa, tardivamente dai medici. I suoi eredi avevano chiesto in giudizio il risarcimento del danno derivato dal colpevole ritardo nella diagnosi.

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Rilevando che la condotta colpevole dei medici non aveva avuto alcuna incidenza causale sull’aggravamento delle condizioni del paziente e sulla sua morte, la Corte d’appello di Roma ha rigettato la domanda. Sotto altro profilo, la Corte territoriale ha sottolineato come le attrici avessero totalmente omesso di allegare alcunché in ordine alle scelte di vita del paziente, diverse da quelle che avrebbe adottato se avesse avuto tempestiva consapevolezza delle proprie effettive condizioni di salute, dovendo pertanto escludersi l’avvenuta dimostrazione di alcuna conseguenza risarcibile in favore delle stesse.

Avverso questa pronuncia, i prossimi congiunti hanno proposto ricorso per Cassazione. Le motivazioni addotte traggono origine dall’assunto per il quale il danno cagionato al de cuius, adeguatamente allegato e comprovato, è consistito in una condizione di materiale impedimento a scegliere - sulla base di quanto suggerisce la scienza medica - cosa fare per fruire della salute residua.

Quest’ultima, accogliendo i motivi del ricorso proposto, cassava la sentenza impugnata rinviando alla Corte d’appello di Roma, in diversa composizione, affinché si pronunciasse attenendosi al principio di diritto di seguito riportato.


LA MASSIMA

“La violazione del diritto di determinarsi liberamente nella scelta dei propri percorsi esistenziali in una condizione di vita affetta da patologie a esito certamente infausto, non coincide con la perdita di chances connesse allo svolgimento di singole specifiche scelte di vita non potute compiere, ma nella lesione di un bene già di per sé autonomamente apprezzabile sul piano sostanziale, tale da non richiedere, una volta attestato il colpevole ritardo replica bags diagnostico di una condizione patologica a esito certamente infausto (da parte dei sanitari convenuti), l’assolvimento di alcun ulteriore onere di allegazione argomentativa o probatoria, potendo giustificare una condanna al risarcimento del danno così inferto sulla base di una liquidazione equitativa”.

 

 

Sentenza del: 23 Marzo 2018

IL NOSTRO COMMENTO

 

IL NOSTRO COMMENTO

L’iter logico giuridico che ha portato i Giudici della Suprema Corte a pronunciare la sentenza in analisi, passa attraverso una sostanziale disamina degli articoli 13 e 32 della Costituzione e delle successive leggi che a questi hanno dato attuazione, in particolare, da ultimo la legge 22 dicembre 2017 n. 219, recante le norme in materia di consenso informato e le disposizioni anticipate di trattamento.

La tutela del principio di autodeterminazione è affidata all’articolo 1 della legge 22 dicembre 2017 n. 219, il quale stabilisce, al terzo comma che “ogni persona ha il diritto di conoscere le proprie condizioni di salute e di essere informata in modo completo, aggiornato e a lei comprensibile riguardo alla diagnosi, ai benefici e ai rischi degli accertamenti diagnostici e dei trattamenti sanitari indicati, nonché riguardo alle possibili alternative e alle conseguenze dell’eventuale rifiuto del trattamento sanitario e dell’accertamento diagnostico o della rinuncia ai medesimi”.

Ciò premesso, pare che, pur in assenza di alcun nesso di causalità tra l’omissione dei medici, responsabili della tardiva diagnosi dell’adenocarcinoma polmonare, e il decesso del paziente, gli ermellini abbiano voluto valorizzare il principio di autodeterminazione del paziente, che presuppone, in primis, la sua corretta informazione e, in secundis, il suo consenso per qualsivoglia trattamento sanitario. La libertà del paziente di autodeterminarsi liberamente, in questo modo, prescinde dalla lesione del diritto alla salute, nonché dalla prova che il paziente avrebbe potuto accedere a delle terapie idonee ad alleviare il suo dolore.

Alla luce di tale lettura, un problema rilevante sarà sicuramente quello legato all’identificazione di un quantum risarcibile che difficilmente troverà un’uniformità di trattamento davanti alle diverse Curie della Repubblica.                                                                                                                                

Dott. Marco Piso

 

 

 

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