Il provvedimento in commento trae origine da un procedimento di cessazione degli effetti civili del matrimonio. In particolare, con il relativo ricorso, il ricorrente richiedeva – oltre che la cessazione de qua - la revoca dell’assegnazione della casa familiare disposta dal Tribunale della separazione in favore della resistente e la revoca dell’assegno, posto nella stessa sede, in favore di quest’ultima.
A tal fine, il ricorrente deduceva il peggioramento della propria condizione economica, l’avvenuto rilascio dell’immobile da parte della moglie, in favore di altra dimora, e la sussistenza di una stabile convivenza more uxorio con un nuovo compagno, dalla cui relazione era nato un figlio.
A sostegno di tali pretese venivano introdotte in atti, tra le altre allegazioni, due dichiarazioni di terzi attestanti la coabitazione stabile della ricorrente con il padre del bambino.
Il Tribunale di Cagliari, con l’ordinanza del 15.01.2016, in primis, rileva che “agli scritti provenienti da terzi estranei alla lite può essere attribuito il valore di indizi che, unitamente ad ulteriori elementi idonei a suffragarne l’attendibilità, possono costituire argomenti di convincimento per il giudice”.
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Nel caso di specie, tale ulteriore elemento veniva ravvisato nella procreazione di un figlio che faceva ritenere verosimile la sussistenza di una convivenza della coppia.
Sulla base di tale presupposto, rilevato che “in tema di diritto alla corresponsione dell’assegno di divorzio in caso di cessazione degli effetti civili del matrimonio, il parametro dell’adeguatezza dei mezzi rispetto al tenore di vita goduto durante la convivenza matrimoniale di uno dei coniugi viene meno di fronte all’instaurazione, da parte di questi, di una famiglia, ancorché di fatto”, in applicazione al principio espresso recentemente dalla Suprema Corte con sentenza n. 6855/2015, sulla base del quale l’instaurazione da parte del coniuge divorziato di una nuova famiglia fa venire definitivamente meno ogni presupposto per la riconoscibilità dell’assegno divorzile a carico dell’altro coniuge, il Tribunale di Cagliari, nella persona del Presidente f. f., ha disposto la revoca dell’assegnazione della casa coniugale e dell’assegno di mantenimento del coniuge, entrambi disposti in sede di rolex falsi separazione consensuale.