La vicenda
L’ordinanza in oggetto veniva pronunciata nelle more di un procedimento di divorzio che vedeva contrapposti due genitori di un minore ultra sedicenne, ai quali, all’esito della separazione era stata sospesa la responsabilità genitoriale. Tale decisione veniva assunta dal Tribunale in ragione della condotta gravemente pregiudizievole per l’interesse del figlio, posta in essere da entrambi i coniugi ed in particolare dalla madre. Quest’ultima infatti era solita pubblicare sui social network, come dimostrato anche dalle relazioni presentate al giudice tutelare, immagini e dettagli legati alla vita privata del figlio, con espressi riferimenti e commenti legati alla complessa vicenda giudiziaria che lo vedeva protagonista, in tal modo violando la riservatezza del minore ed esponendolo apertamente ai commenti dei coetanei.
A causa di tali comportamenti il giudice invitava, senza esito, la madre ad interrompere la continua diffusione di informazioni alla vicenda familiare, tanto da portare il ragazzo, a causa di tali condotte ritenute persecutorie, a voler lasciare l’Italia per proseguire gli studi in un ambiente sereno.
Il giudice, con ordinanza, disponeva ai sensi dell’art. 614-bis c.p.c., che la madre del minore interrompesse immediatamente la diffusione di immagini e notizie riguardanti il ragazzo e provvedesse alla rimozione delle informazioni e dati già presenti in rete e sui social network. Sempre ai sensi dell’art. 614-bis c.p.c., prevedeva che in caso di inadempimento di tali obblighi da parte della donna, venisse versata una somma di € 10.000,00 in favore del minore.
La massima
“Sospesa, a causa delle condotte gravemente pregiudizievoli per l’interesse del figlio poste in essere da entrambi i genitori, all’esito del giudizio di separazione, la responsabilità genitoriale di questi ultimi. Nel successivo giudizio di divorzio, il figlio che abbia raggiunto i sedici anni, ove deduca un proprio disagio alla diffusione, da parte della madre, in social network di immagini, notizie e dettagli relativi alla vicenda giudiziaria che lo riguarda, può chiedere e ottenere che il giudice istruttore ordini alla madre di rimuovere dai social network immagini, informazioni, ogni dato personale relativo al figlio e alla vicenda processuale relativa al minore, inseriti dalla stessa in social network (nonché al tutore perché proceda alla richiesta di deindicizzazione dai motori di ricerca e alla diffida anche a terzi di astenersi dalla diffusione e di procedere alla cancellazione dai social network delle immagini, informazioni e di ogni dato relativo al minore).
Al fine di assicurare l’osservanza dell’obbligo di cui sopra da parte della madre (nonché nella specie, anche di alcuni obblighi economici contemporaneamente posti a carico del padre) il giudice istruttore può disporre misure di coercizione indiretta ai sensi dell’articolo 614 c.p.c., con la previsione che le relative somme siano versate al tutore del minore, perché, a sua volta, le versi sul conto corrente con vincolo pupillare.
Il nostro commento
L’ordinanza in esame merita un approfondimento, oltre che per i temi trattati nella vicenda giudiziaria, per l’utilizzo che il giudice ha fatto dell’articolo 614-bis c.p.c..
Quanto al primo aspetto, emerge l’attenzione del giudice di merito per il minore, la cui sfera personale sia oggetto di attività pregiudizievoli con la pubblicazione di notizie e immagini strettamente personali e che riguardano una vicenda giudiziaria complessa. L’invasione della sfera privata ai danni del figlio da parte di un genitore, posta in essere mediante la diffusione in rete di dati sensibili, ha spinto il giudice ad adottare provvedimenti di natura coercitiva come quello ai sensi dell’art. 614-bis c.p.c., ritenendoli idonei a tutelare gli interessi del ragazzo.
Quanto al secondo, occorre in primo luogo precisare che il presente disposto normativo è stato inserito ex novo nel c.p.c. dall'art. 49, comma primo, Legge numero 69 del 18/06/2009. Tale istituto è stato improntato sull'analoga misura francese denominata astreinte (dal latino ‘adstringere' ossia costringere) e si sostanzia in una misura accessoria al provvedimento di condanna principale, inflitta al debitore, che lo costringe a pagare una somma di denaro per ogni giorno (o diversa unità di tempo) di ritardo nell'adempimento del provvedimento, oppure, ma meno frequentemente, a corrispondere una somma fissa per ogni singola violazione dell'obbligazione al beneficiario della suddetta somma, che si identifica nel creditore.
Nel caso de quo, ferma restando la legittima intenzione del giudice di salvaguardare i superiori interessi del minore, anche considerato l’art 337 ter c.p.c., si ritiene tuttavia che il provvedimento di natura coercitiva, alla luce dell’interpretazione che è stata fatta della norma, non sia del tutto giustificato.
Difatti, da una mera lettura dell’art 614-bis c.p.c., anche ai sensi dell’art. 12 delle preleggi, emerge con chiarezza come le misure coercitive in parola necessitino di una espressa richiesta della parte interessata, che nel caso in esame manca del tutto.
Con riferimento al procedimento di divorzio in parola, gli unici soggetti legittimati ad avanzare richieste di questo tipo sarebbero stati i genitori e non il minore, seppur destinatario diretto del provvedimento. Conseguentemente, mancando del tutto richieste in questo senso da parte dei coniugi, si può affermare pacificamente che le misure di coercizione indiretta pronunciate d’ufficio con l’ordinanza de qua, seppur tese a salvaguardare il superiore interesse del minore, appaiano del tutto prive di giustificazione.
Neppure vale il richiamo contenuto nell'ordinanza ad una sentenza della Corte Costituzionale in forza della quale: “I poteri riconosciuti al giudice competente per determinare le modalità di mantenimento e affidamento del minore, impongono di adottare anche d’ufficio misure poste a tutela dell’interesse del figlio delle parti” (cfr. Corte Cost. n.185/1986), dovendosi escludere in maniera tassativa che i poteri richiamati consentano di adottare provvedimenti di coercizione indiretta. Tale assunto è stato ribadito più volte in sede di merito, ad esempio, Tribunale di Salerno, sezione I, 20 luglio 2011, n. 1537. La norma di cui all'art 614-bis cpc prevede espressamente che un tale provvedimento possa essere adottato esclusivamente su richiesta di una parte, senza possibilità quindi, di alcuna interpretazione adeguatrice per alcune materie.
Il giudice, in questo caso, risulta aver travalicato il tenore della disposizione normativa seppur per garantire la massima tutela degli interessi del minore.
Dr. Simone Pili