La pronuncia di merito suestesa affronta il tema del risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali derivanti dalle lesioni subite dalla vittima in occasione di un’aggressione posta in essere dall’ex compagno.
Il Tribunale di Cagliari, dopo aver delineato l’excursus giurisprudenziale in ordine al danno non patrimoniale da lesione della salute, inteso quale categoria ampia ed omnicomprensiva, nella cui liquidazione il Giudice deve tenere conto di tutti i pregiudizi concretamente patiti dalla vittima, senza tuttavia duplicare il risarcimento attraverso l’attribuzione di nomi diversi a pregiudizi identici, si sofferma sulle modalità di personalizzazione del danno.
Propriamente su questo profilo, si ravvisano i caratteri di maggiore interesse: difatti, in linea con la più recente giurisprudenza di legittimità, il Giudice di merito, nella liquidazione equitativa del danno in applicazione delle tabelle predisposte dal Tribunale di Milano, nell’effettuare la personalizzazione dello stesso, ha optato per il superamento dei limiti massimi degli ordinari parametri previsti avuto riguardo alle circostanze del caso concreto.
Si è ritenuto, difatti, che, nel caso di specie, data la condotta violenta e particolarmente odiosa, tale da provocare -potenzialmente - il decesso della vittima, il danno morale non poteva essere liquidato nella misura standard prevista dalle tabelle milanesi.
Tale ipotesi, come statuito di recente dalla Suprema Corte con la sentenza n. 3505/2016, si configura tuttavia come “speciale”, posto che il Giudice può superare i limiti tabellari solamente qualora “la specifica situazione presa in considerazione si caratterizzi per la presenza di circostanze di cui il parametro tabellare non possa aver già tenuto conto”.
Sulla base di questi presupposti, il Tribunale di Cagliari ha incrementato nella misura di 2/3 del danno biologico la somma liquidata a titolo di risarcimento del danno.